Finalità e scopi
articolo n.1 Le
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) fondano sul Messaggio
Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione
dei lavoratori e operano per una società in cui sia assicurato, secondo
democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
articolo n.2 Le
ACLI promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova
qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione
fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia
del creato. Le ACLI associano lavoratori e cittadini, uomini e donne,
di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano
il Patto Associativo. Possono aderire alle ACLI associazioni che si
riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla
realizzazione delle attività.
articolo n.3 Le
ACLI, Movimento educativo e sociale, operano nella propria autonoma
responsabilità per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi
soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione
sociale, la promozione di servizi, imprese sociali e realtà associative.
La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della
persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica
e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita
cristiana ecumenicamente aperta al dialogo. L'azione sociale delle ACLI,
a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne,
sollecita l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione
dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle
istituzioni. I Servizi sociali, le Imprese Sociali e le Associazioni
specifiche promossi dalle ACLI o ad esse aderenti costituiscono una
rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato
e di imprenditività sociale per rispondere ai bisogni culturali, materiali
e sociali delle persone:
a) nell'assistenza e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale,
attraverso il Patronato Acli;
b) nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche
del lavoro, attraverso l'Ente Nazionale Acli per l'Istruzione Professionale
(ENAIP) e gli Enti Regionali ad esso associati;
c) nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, la cooperazione,
il volontariato, l'ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso
apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio
Nazionale. L'uso del nome e del marchio delle ACLI deve essere autorizzato
dalla Direzione Nazionale.
articolo n.4 Le
ACLI ad ogni livello:
a) favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione
delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dai
congressi, dalle conferenze organizzative e programmatiche e dagli organi;
b) promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana
degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi
del sostegno pastorale richiesto alle comunità ecclesiali, ai vari livelli;
c) operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini
di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti
approvati dai Consigli Regionali e Provinciali;
d) assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promovendo
attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione
di servizi e di imprese sociali, con attenzione a promuovere pari opportunità
tra uomo e donna;
e) sono dirette da organi democratici che si rinnovano in occasione
dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti
devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI;
f) promuovono una cultura della legalità, basata sui principi della
Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone
che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata;
promuovono l'elaborazione di strategie di lotta non violenta contro
il dominio mafioso e malavitoso del territorio e di resistenza alle
infiltrazioni di tipo mafioso e malavitoso.
Iscrizione
articolo n.5 L'associazione
al Movimento aclista avviene attraverso l'iscrizione ad una Struttura
di base delle ACLI o delle Associazioni da esse promosse od aderenti.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
articolo n.6 L'iscrizione alle
ACLI dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo
e passivo. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità
alla vita associativa. Le tessere delle ACLI sono emesse dalla Direzione
Nazionale, sulla base di apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale
e distribuite alle Strutture di base tramite gli Organi Regionali e
Provinciali.
Strutture
articolo n.7 Le ACLI promuovono
la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto
dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale,
attraverso Strutture di base dislocate nel territorio, circoli e gruppi
organizzati e negli ambienti di lavoro, nuclei, riconosciute dal Consiglio
Provinciale quale luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione
sociale. Le attività territoriali delle ACLI vengono coordinate da Strutture:
a) Zonali, istituite dal Consiglio Provinciale quali sedi di coordinamento
delle attività delle Strutture di base delle Acli e di tutte le attività
e iniziative da esse promosse, con particolare attenzione ai rapporti
con le Istituzioni locali;
b) Aree metropolitane, istituite dalla Direzione Nazionale d'intesa
con il Consiglio Regionale ed i Consigli Provinciali interessati, con
il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza delle
Acli e di tutte le attività e iniziative da esse promosse nelle grandi
aree urbane;
c) Provinciali, con compiti di rappresentanza territoriale, promozione
e programmazione delle Acli e di tutte le attività e iniziative da esse
promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza
con le Provincie dello Stato;
d) Regionali, con compiti di rappresentanza territoriale e di governo
regionale, di indirizzo programmatico e coordinamento delle Strutture
Provinciali delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse;
sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con
le Regioni e con le Provincie autonome;
e) Nazionale, con compiti di rappresentanza istituzionale e sociale,
indirizzo politico-progettuale e governo del Movimento nel suo insieme.
articolo n.8 Le ACLI costituiscono,
unitamente alle ACLI presenti in altri Paesi, la Federazione ACLI Internazionali
(F.A.I.) e vi partecipano con propri rappresentanti.
Organi delle strutture di base
L'Assemblea dei Soci articolo n.9 L'Assemblea dei
soci è l'organo sovrano della Struttura di base che:
a) è costituita con diritto di parola e di voto dai soci senza possibilità
di delega;
b) elegge ogni quattro anni la Presidenza secondo le norme stabilite
dai Regolamenti attuativi;
c) elegge i Revisori dei Conti;
d) indirizza l'azione della Presidenza e ne verifica l'operato;
e) approva annualmente la nota ed il rendiconto economico e finanziario.
articolo n.10 L'Assemblea dei
soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta
all'anno e, in via straordinaria, qualora la richiedano un terzo dei
soci, la Presidenza Provinciale o quella Regionale d'intesa con la Presidenza
Zonale dove questa è costituita. La convocazione deve:
a) essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della
riunione;
b) essere affissa presso la sede, comunicata ai soci, alle Presidenze
Provinciale e Regionale e, ove siano costituiti, agli Organi Zonali;
c) indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima convocazione
e della seconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti;
gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori. Le deliberazioni
dell'Assemblea ed il rendiconto consuntivo devono essere portati a conoscenza
dei soci tramite affissione presso la sede. La Presidenza articolo n.11 La Presidenza:
a) è composta dai Componenti eletti dall'Assemblea dei soci, dai responsabili
dei Soggetti Sociali e delle Associazioni specifiche costituite all'interno
del Circolo o del Nucleo;
b) dirige le attività della Struttura di base in attuazione degli obiettivi
stabiliti dall'Assemblea e dagli Organi Provinciali e Zonali.
articolo n.12 Il Presidente:
a) rappresenta legalmente le Acli e politicamente ogni iniziativa da
loro promossa nell'ambito del territorio di competenza della Struttura;
b) convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l'ordine
del giorno e ne presiede le riunioni;
c) viene eletto sulla base dei regolamenti attuativi. La Zona articolo n.13 Organi della
Zona sono: l'Assemblea e la Presidenza. L'ambito territoriale è definito
dal Consiglio Provinciale. Le procedure di elezione degli organi, i
loro compiti e le modalità di funzionamento sono definite dai Regolamenti
attuativi.
articolo n.14 L'Assemblea Provinciale
dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona:
a) garantisce un maggiore coordinamento delle attività delle Strutture
di base nella realizzazione degli indirizzi politico-programmatici del
Consiglio Provinciale;
b) elegge al proprio interno ogni quattro anni e/o in occasione del
Congresso Provinciale i componenti il Consiglio Provinciale di sua competenza;
c) valuta i risultati del tesseramento e l'attuazione del programma
dell'Associazione;
d) è convocata dalla Presidenza Provinciale almeno una volta l'anno.
Organi Provinciali Il Congresso provinciale articolo n.15 Il Congresso
Provinciale:
a) è composto: - per un minimo dell'80% dai delegati eletti dalle Assemblee
delle Strutture di base in proporzione alla media degli iscritti alle
ACLI negli ultimi quattro anni; - per un minimo del 10% ed un massimo
del 20% dai delegati, iscritti alle ACLI, espressi da ogni Associazione
Specifica o aderente esistente sul territorio secondo le indicazioni
del Regolamento Regionale;
b) determina il numero dei Consiglieri Provinciali da eleggere: da un
minimo di quindici a un massimo di cinquanta;
c) elegge i due terzi dei Consiglieri Provinciali di cui al comma b)
e i delegati ai Congressi Regionali e Nazionale;
d) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici. Il Consiglio provinciale articolo n.16 Il Consiglio
Provinciale è composto, con diritto di voto:
a) dai Consiglieri eletti dal Congresso;
b) dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture
di base e di zona;
c) dal Coordinatore dei Giovani delle Acli;
d) dalla Responsabile del Coordinamento donne; e) dalla Responsabile
Acli-Colf e dai rappresentanti Fap-Acli e Acli Terra.
Il Consiglio Provinciale:
a) elegge il Presidente Provinciale;
b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata
dal Presidente;
c) elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
d) definisce gli obiettivi, il programma provinciale di attività, le
strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione in coerenza con
gli indirizzi politici e organizzativi definiti dal Consiglio Regionale;
e) approva annualmente i bilanci.
Il Consiglio Provinciale convoca, determinandone l'ordine del giorno:
a) il Congresso Provinciale in via ordinaria ogni quattro anni; in via
straordinaria: - su richiesta di almeno 1/3 delle Strutture di base
della Provincia che rappresentino almeno la metà degli iscritti; - su
richiesta della Direzione Nazionale;
b) la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato.
Il Consiglio Provinciale:
a) determina le percentuali previste dalla lettera a) dell'art. 15 del
presente Statuto;
b) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti
di attuazione. La Presidenza provinciale articolo n.17 La Presidenza
Provinciale:
a) è formata: - con diritto di parola e di voto dai componenti eletti
dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente; - con diritto
di parola dal Coordinatore dei Giovani delle ACLI, dalla Responsabile
del Coordinamento Donne e dal Presidente dell'Unione Sportiva ACLI;
b) dirige le ACLI nell'ambito della Provincia,
c) assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
Organi Regionali Il Congresso regionale articolo n.18 Il Congresso
Regionale:
a) è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione
alla media degli iscritti negli ultimi quattro anni;
b) determina i Consiglieri Regionali da eleggere in numero non inferiore
a quindici;
c) elegge: - i Consiglieri Regionali di sua competenza; - i Consiglieri
Nazionali di sua competenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento
del Congresso Nazionale; - il Collegio Regionale dei Probiviri;
d) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici. Il Consiglio regionale articolo n.19 Il Consiglio
Regionale è composto, con diritto di voto: - dai Consiglieri eletti
dal Congresso; - dai Presidenti Provinciali; - dal Coordinatore dei
Giovani delle Acli; - dalla Responsabile del Coordinamento Donne; -
dalla Responsabile Acli Colf e dai Rappresentanti Fap-Acli e Acliterra.
Il Consiglio Regionale:
a) elegge il Presidente Regionale;
b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata
dal Presidente;
c) elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
d) definisce gli obiettivi, il programma regionale di attività, le strategie
di realizzazione e ne verifica l'attuazione;
e) approva annualmente i bilanci.
Il Consiglio Regionale convoca, determinandone l'ordine del giorno:
a) il Congresso Regionale in via ordinaria ogni quattro anni; in via
straordinaria: - su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri Regionali
che rappresentino non meno della metà degli iscritti; - su richiesta
della Direzione Nazionale;
b) la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato.
Il Consiglio Regionale:
a) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti
di attuazione;
b) approva un Regolamento attuativo Regionale entro tre mesi dall'approvazione
del Regolamento Nazionale. Sulla base del principio di sussidiarietà
il Regolamento Regionale dovrà normare tutte le materie non specificatamente
contenute nel Regolamento Nazionale e inerenti al proprio livello o
inferiori. In particolare: - le modalità di elezione della Presidenza
e del Presidente di Circolo; - le procedure di elezione, i compiti e
le modalità di funzionamento delle Zone; - le modalità di espressione
dei delegati delle Associazioni Specifiche o aderenti, come previsto
dall'Art. 15; - le modalità di partecipazione dei Presidenti di Circolo
e dei responsabili delle Associazioni Specifiche ai diversi livelli
negli Organi di indirizzo. I Regolamenti Regionali devono essere ratificati
dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Qualora vi siano Regioni inadempienti,
il Consiglio Nazionale provvede ad emanare apposito Regolamento.
La Presidenza regionale articolo n.20 La Presidenza
Regionale:
a) è formata: - con diritto di parola e di voto dai componenti eletti
dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente; - con solo diritto
di parola dal Coordinatore dei Giovani delle ACLI, dalla Responsabile
del Coordinamento Donne e dal Presidente dell'Unione Sportiva ACLI;
b) dirige le ACLI nell'ambito della Regione, assolve i compiti previsti
dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione. Il Coordinamento Trentino-Alto Adige articolo n.21 Nell'ambito della
Regione Trentino-Alto Adige si riconosce il KVW (Katholischer Verband
der Werktatigen) come associazione aderente alle Acli che, con propria
autonomia organizzativa, contribuisce al programma generale delle ACLI
stesse. Tra i Consigli Provinciali delle Acli di Trento, di Bolzano
e del KVW è costituito un organo paritetico di coordinamento.
Organi Nazionali Il Congresso nazionale articolo n.22 Il Congresso
Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in
proporzione alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni.
Il Congresso:
a) elegge: - il Presidente Nazionale; - i quaranta Consiglieri Nazionali
di sua competenza; - il Collegio Nazionale dei Probiviri;
b) verifica l'attività svolta rispetto alla missione fondamentale dell'Associazione
e indica gli obiettivi strategici per il mandato successivo;
c) decide sulle proposte di modifiche allo Statuto. Il Consiglio nazionale articolo n.23 Il Consiglio
Nazionale è composto, con diritto di voto, da:
- il Presidente Nazionale,
- quaranta Consiglieri eletti dai Congressi Regionali;
- quaranta Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale;
- i Presidenti Regionali;
- quindici Consiglieri eletti da parte degli Organi rappresentativi
dei Giovani delle ACLI, delle ACLI Colf, di Acliterra, della FAP e del
Coordinamento Donne;
- un rappresentante per ogni Associazione Specifica; l'Unione Sportiva
Acli elegge tre rappresentanti; - due Consiglieri eletti dal KVW.
Il Consiglio Nazionale:
a) elegge, al proprio interno, il Presidente del Consiglio Nazionale
che lo convoca e ne dirige i lavori;
b) approva o respinge la composizione della Presidenza e la nomina del
Segretario Generale formulate dal Presidente Nazionale Acli;
c) elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
d) definisce strategie, strumenti e risorse necessari a conseguire gli
obiettivi indicati dal Congresso;
e) approva annualmente i bilanci della Struttura Nazionale;
f) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti
di attuazione;
g) convoca, e ne determina l'ordine del giorno: - il Congresso: in via
ordinaria ogni 4 anni; in via straordinaria, con il voto favorevole
dei due terzi dei suoi componenti; su richiesta di Consigli Provinciali
che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti, calcolati sulla
media dell'ultimo Congresso Nazionale; - la Conferenza Organizzativa
e Programmatica Nazionale di metà mandato;
h) elegge la Commissione Pari Opportunità uomo-donna con il compito
di sviluppare iniziative e strategie specifiche nei programmi ed azioni
di riequilibrio della rappresentanza;
i) elegge i rappresentanti delle ACLI italiane nella Federazione ACLI
Internazionali (F.A.I.);
l) opera sulla base di un suo Regolamento;
m) adegua lo Statuto alle innovazioni legislative, previo parere favorevole
del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alle riunioni del Consiglio Nazionale
partecipano, a titolo consultivo, gli ex Presidenti Nazionali. Il Consiglio
Nazionale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno; in sessione
straordinaria, quando lo richiedano per iscritto un terzo dei suoi componenti
o la Direzione Nazionale. Il Consiglio si articola in Commissioni di
lavoro coordinate dai rispettivi Presidenti. La Direzione Nazionale articolo n.24 La Direzione
Nazionale è formata con diritto di parola e di voto:
- dalla Presidenza Nazionale;
- da venti componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i quali dieci
Presidenti Regionali e quattro donne;
- dal Coordinatore dei Giovani delle Acli, dalla Responsabile del Coordinamento
donne.
La Direzione Nazionale:
a) programma e verifica l'attività delle ACLI nell'ambito delle scelte
politiche e operative decise dal Consiglio Nazionale, nonché lo sviluppo
del processo di Regionalizzazione promuovendo progetti e modalità che
lo favoriscano;
b) ha facoltà di costituire organismi operativi indicandone tempi, ruoli
e funzioni;
c) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti
di attuazione. La Presidenza Nazionale articolo n.25 I componenti
la Presidenza Nazionale, fino ad un massimo di nove, sono designati
dal Presidente tra i Consiglieri Nazionali o, in caso motivato, all'esterno
del Consiglio Nazionale. Fanno inoltre parte della Presidenza a titolo
consultivo il Coordinatore dei Giovani delle Acli, la Responsabile del
Coordinamento Donne, il Presidente dell'Unione Sportiva Acli, il Segretario
Generale. La Presidenza ha la responsabilità di:
a) attuare i programmi della Direzione Nazionale, promuovendo l'azione
sociale, sviluppando la presenza Acli sul territorio Nazionale; b) fissare
gli obiettivi dell'azione sociale e dell'azione economica, con le relative
politiche, decidendo le priorità e i settori nei quali investire o disinvestire;
c) convocare la Direzione Nazionale. È convocata dal Presidente, di
norma, una volta alla settimana. IL CO.S.I.S. articolo n.26 La Presidenza
Nazionale si avvale di un "Comitato Servizi e Imprese Sociali" (CO.S.I.S.)
composto dai Vice Presidenti o Amministratori Delegati dei Servizi e
delle Imprese Sociali delle Acli. Tale organo ha la responsabilità di:
a) curare il coordinamento e l'integrazione tra i Servizi e le Imprese
Sociali;
b) verificare gli andamenti gestionali di Servizi e Imprese Sociali;
c) attuare gli orientamenti di sistema e le politiche comuni decise
dalla Presidenza Nazionale. E' presieduto dal Presidente Nazionale delle
Acli o da un componente della Presidenza Nazionale a ciò delegato. E'
composto e opera sulla base di un Regolamento approvato dalla Direzione
Nazionale. Il Segretario Generale articolo n.27 Il Segretario
Generale:
a) è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale
delle Acli ed è responsabile, congiuntamente al Presidente, di tutte
le operazioni di carattere economico-finanziario relative alla Struttura
Acli Nazionale;
b) è Segretario del CO.S.I.S e in quanto tale cura l'istruttoria e l'implementazione
delle decisioni assunte dal Comitato stesso. La Conferenza Nazionale Organizzativa e Programmatica articolo n.28 Il Consiglio
Nazionale convoca a metà mandato, con criteri di rappresentatività delle
Strutture di base e delle attività e iniziative promosse dalle Acli,
la Conferenza Nazionale Organizzativa e Programmatica, la quale:
a) verifica l'efficacia delle politiche di aggregazione; la rispondenza
della proposta associativa alle trasformazioni in atto nella società;
la vitalità delle Strutture; lo stato delle risorse economiche e la
funzionalità degli Organi delle Acli e di tutte le iniziative e attività
da esse promosse; l'attuazione del programma.
b) definisce strategie e delibera azioni di programmazione progettuale,
organizzativa ed amministrativa.
Servizi e imprese sociali
articolo n.29 Le Acli promuovono
Servizi e Imprese Sociali per soddisfare i bisogni e gli interessi dei
cittadini. I Servizi e le Imprese Sociali promossi dalle Acli concorrono
allo sviluppo dell'economia civile e ad arricchire, con le loro peculiari
potenzialità, la proposta associativa. Oltre ai Servizi indicati all'art.
3 del presente Statuto, le Acli promuovono Imprese Sociali a supporto
delle iniziative che realizzano nei diversi ambiti del loro impegno.
Gli orientamenti generali a cui i Servizi e le Imprese sociali promossi
dalle Acli si ispirano e le regole generali che ne dirigono l'azione
sono definiti nella "Carta dei Servizi e delle Imprese Sociali Acli".
Il Consiglio Nazionale la approva e ne verifica l'applicazione. Il Presidente
delle ACLI è anche il Presidente dei Servizi Sociali da esse promossi,
con facoltà degli Organi delle ACLI competenti di attribuire o designare
a tale responsabilità un altro loro componente con diritto di voto.
Le Presidenze ACLI ai vari livelli approvano le proposte di nomina e
designazione dei componenti gli Organi dei Servizi e delle Imprese Sociali
previste dai rispettivi Statuti.
Soggetti sociali
articolo n.30 I Soggetti Sociali
sono promossi dai Consigli ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere
la presenza, le attività e l'esperienza dei giovani con i Giovani delle
Acli, delle donne con il Coordinamento Donne, degli anziani e dei pensionati
con la FAP. I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli
Organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Regolamenti e/o
Statuti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI. Le modalità di partecipazione
alla vita del Movimento sono specificate dai regolamenti Nazionali e
Regionali. I Giovani delle ACLI articolo n.31 I Giovani delle
Acli: - vivono il percorso di aggregazione del Movimento di cui all'art.5;
- organizzano i giovani, iscritti alle ACLI, fino a 28 anni. Il Coordinamento Donne articolo n.32 Il Coordinamento
Nazionale Donne: a) rappresenta e promuove il ruolo politico delle donne
delle ACLI; b) promuove e attiva azioni positive e strategie di pari
opportunità uomo-donna nel sistema ACLI; c) concorre a formulare gli
indirizzi e i programmi delle ACLI e di tutte le attività e iniziative
da esse promosse; d) promuove e coordina iniziative di studio, formazione,
azione sociale e politica per favorire l'aggregazione delle donne e
valorizzarne pensiero ed esperienza. Il Coordinamento Nazionale Donne
ha il compito di organizzare, in preparazione della Conferenza Nazionale
Organizzativa e Programmatica ed in collaborazione con la Direzione
Nazionale, l'Assemblea dei Coordinamenti Regionali e Provinciali per
verificare e programmare lo sviluppo della loro iniziativa, in coerenza
con gli obiettivi indicati nei punti a), b), c) e d) del presente articolo.
I Coordinamenti Donne: a) sono promossi a tutti i livelli dell'Associazione;
b) si avvalgono di strumenti e risorse concordati con gli Organi deliberativi
delle ACLI dei rispettivi livelli; c) hanno quali organi dirigenti:
la Responsabile e il Direttivo. La FAP articolo n.33 La Federazione
Anziani Pensionati (FAP) costituisce l'esperienza organizzata delle
Acli per favorire la promozione, l'azione sociale e il volontariato
degli iscritti con più di 60 anni di età o comunque pensionati.
Soggetti professionali
articolo n.34 I Soggetti Professionali
sono promossi dai Consigli ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere
la presenza, le attività, l'assistenza e la tutela dei lavoratori del
mondo rurale con le ACLI TERRA e dei collaboratori e delle collaboratrici
familiari con le ACLI COLF. I compiti e le modalità di elezione e di
funzionamento degli Organi ai vari livelli sono definiti negli specifici
Statuti o Regolamenti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI. Le modalità
di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai Regolamenti
Nazionali, Regionali e Provinciali. Le ACLI Colf articolo n.35 Le ACLI Colf:
a) costituiscono l'esperienza organizzata delle ACLI per favorire la
promozione professionale e sociale dei collaboratori e delle collaboratrici
familiari; b) operano sulla base di un proprio Regolamento approvato
dal Consiglio Nazionale ACLI. Le ACLITERRA articolo n.36 Le ACLITERRA
sono l'associazione professionale agricola delle ACLI di cui esprimono
la presenza delle ACLI nel mondo rurale. La loro iniziativa favorisce
l'integrazione fra culture, economie, tradizioni sui territori, nella
fedeltà a valori e radici comuni. Le ACLITERRA promuovono la tutela
e l'assistenza dei lavoratori rurali e delle loro famiglie.
Associazioni specifiche
articolo n.37 Le Associazioni
Specifiche sono costituite dai Consigli Acli ai vari livelli, per promuovere
e sostenere all'interno delle Acli esperienze, attività e percorsi associativi
sportivi, ambientali, ricreativi, culturali, turistici, sociali e dei
consumatori. Organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni
ed interessi delle persone, aiutano a prendere consapevolezza delle
loro potenzialità e favoriscono la partecipazione e l'impegno attivo.
Concorrono a favorire la conoscenza della proposta associativa delle
Acli e partecipano al programma di attività del Movimento. Sviluppano
la loro dinamica associativa e progettuale con l'apporto di Organi eletti
in base agli Statuti ed ai Regolamenti di attuazione. Operano secondo
propri Statuti o Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale ACLI
o, nel caso di esperienze territoriali, dai Consigli competenti. Ai
vari livelli le Presidenze Acli istituiscono i "Coordinamenti delle
Associazioni Specifiche", come luogo di integrazione delle politiche
aggregative, organizzative, di comunicazione, secondo le linee strategiche
decise dagli Organi delle Acli. I Coordinamenti operano secondo un Regolamento
approvato dai Consigli Acli ai vari livelli. A livello nazionale le
Associazioni Specifiche riconosciute sono:
- l'Unione Sportiva ACLI (U.S. ACLI), con attività sportive e ludico-motorie
rivolte alle persone di ogni età e categoria sociale;
- l'Unione Nazionale Arti e Spettacolo Popolare (UNASP), con attività
culturali, artistiche, musicali e ricreative; - il Centro Turistico
Acli (Cta), con attività turistiche;
- ACLI-Anni Verdi, associazione nazionale di tutela ambientale;
- la Lega Consumatori ACLI, che promuove la difesa dei consumatori come
persone e come famiglie;
- ACLI-Club della Solidarietà, per favorire l'aggregazione di coloro
che si avvalgono di un servizio delle ACLI e desiderano impegnarsi in
attività di solidarietà e volontariato. Il tesseramento delle Associazioni
Specifiche è approvato dalla Direzione Nazionale ACLI. Le modalità del
tesseramento e le politiche di aggregazione sono definite dagli Organi
delle Associazioni Specifiche, d'intesa con gli organi delle ACLI ai
rispettivi livelli.
Associazioni aderenti
articolo n.38 Possono aderire
alle ACLI associazioni che ne condividano le finalità contenute agli
articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Statuto; collaborano alle iniziative
e alla vita delle ACLI con modalità stabilite in appositi protocolli
d'intesa, sottoscritti dai relativi Organi territorialmente competenti.
Iniziative specifiche
articolo n.39 Le Acli promuovono
la cooperazione e il lavoro associato quali attività imprenditive e
sociali atte a promuovere le condizioni morali, sociali e materiali
delle persone. A tal fine: a) i Consigli Provinciali, Regionali e Nazionale
promuovono e coordinano l'iniziativa delle cooperative, dei Consorzi
ed Unioni di Cooperative, avvalendosi dei servizi del Consorzio Solaris.
b) le Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale rappresentano, tutelano
ed assistono le Strutture cooperative e di lavoro associato che aderiscono
ai principi delle Acli e della Carta dei Servizi e delle Imprese Sociali
ed operano in coerenza con gli indirizzi del Movimento
articolo n.40 Le ACLI promuovono
iniziative di formazione, azione sociale, tutela e promozione dei diritti
tra gli emigrati e gli immigrati in Italia e all'estero. Tali iniziative
si collegano con l'azione della FAI (Federazione ACLI Internazionali)
e degli organismi regionali appositamente istituiti e sono coordinate
da un organismo operativo istituito dalla Direzione Nazionale ACLI.
articolo n.41 Le Acli promuovono
il volontariato come: a) risorsa basilare per il sostegno della loro
vita associativa; b) attività di solidarietà con le persone, le famiglie
e le comunità organizzate nelle forme previste dalle leggi nazionali
e regionali, attraverso apposite associazioni promosse ai vari livelli;
c) forme di impegno per la solidarietà e la cooperazione tra le Nazioni
ed i popoli nell'ambito di iniziative di volontariato internazionale
rivolte ad educare alla pace ed alla mondialità. IPSIA articolo n.42 L'IPSIA (Istituto
Pace Sviluppo Innovazione Acli) opera per la cooperazione internazionale
allo sviluppo, la solidarietà tra i popoli e la diffusione di una cultura
di pace. Opera sulla base di un proprio Statuto approvato dal Consiglio
Nazionale delle ACLI.
Incompatibilita' esterne
articolo n.43 I componenti
la Presidenza Nazionale ed i Presidenti Provinciali e Regionali sono
incompatibili: a) nell'ambito istituzionale: - con responsabilità di
governo a tutti i livelli; - con il mandato nelle Assemblee rappresentative
europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni delle città
con più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia; b) nell'ambito
di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni
o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:
- ai Consigli e ai Comitati Provinciali, Regionale e Nazionale; - alle
Direzioni e agli Organi esecutivi a tutti i livelli; c) nell'ambito
sindacale con responsabilità: - nella Segreteria Confederale e in quelle
delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali; - nelle Segreterie
di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore.
articolo n.44 I componenti
la Presidenza Nazionale, la Direzione Nazionale e le Presidenze Regionali
e Provinciali sono incompatibili: a) nell'ambito istituzionale: - con
il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e Regionali;
- con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per
i Comuni con meno di 15.000 abitanti; b) nell'ambito di partiti o formazioni
politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi
parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli ed ai Comitati
allo stesso livello territoriale o superiore; - alle Direzioni e agli
Organi esecutivi Nazionali, Regionali e Provinciali e dei Comuni con
più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia; c) nell'ambito
sindacale con responsabilità: - nella Segreteria confederale ed in quelle
delle Unioni Regionali e comprensoriali; - nelle Segreterie di Federazione
allo stesso livello.
articolo n.45 I Consiglieri
Nazionali, Regionali e Provinciali sono incompatibili con incarichi
esecutivi di partito Nazionali, Regionali e Provinciali allo stesso
livello o a quello superiore.
articolo n.46 I Presidenti
di Zona e delle Strutture di base sono incompatibili: a) nell'ambito
istituzionale: - con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee,
nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti
o comunque capoluoghi di provincia; - con responsabilità di governo
a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; b) nell'ambito
di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni
o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità
nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli Organi esecutivi a tutti i
livelli.
articolo n.47 Le suddette incompatibilità
sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe
e la decadenza dagli Organi delle ACLI è immediata nei momenti in cui
il dirigente ACLI: a) accetta la candidatura a componente delle Assemblee
rappresentative o degli Organi di governo; b) accetta una delle responsabilità
politico-partitiche o sindacali.
Incompatibilita' interne
articolo n.48 I dipendenti
delle Strutture delle ACLI, dei Servizi sociali e delle Imprese Sociali,
nonché quelli delle realtà associative e di ogni altra iniziativa da
esse promossa ai vari livelli territoriali di cui all' Art. 7, non devono
superare il 25% dei Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso; i dipendenti
eventualmente eletti in soprannumero devono optare, entro 30 giorni
dalla elezione degli Organi direttivi, dandone comunicazione scritta
alla Presidenza Nazionale. I Consigli Regionali e Provinciali, ai propri
livelli, regolamentano la materia in base alle rispettive esigenze,
anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il
limite massimo. I dipendenti delle Acli e delle attività da esse promosse
non devono superare il 50% dei membri delle Presidenze Provinciali,
Regionali e Nazionale con diritto di voto. Il Segretario Generale delle
Acli è incompatibile con incarichi elettivi a qualsiasi livello. I Coordinatori
e i Direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese Sociali e di ogni
altra iniziativa promossa dalle ACLI non devono far parte con voto deliberativo
degli Organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano
tali incarichi. Coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza
professionale con i Servizi Sociali e Imprese Sociali delle ACLI e con
tutte le iniziative da esse promosse, ovvero che sono ivi distaccati
dalla Presidenza delle ACLI, non devono essere nominati o designati
a far parte degli Organi direttivi o di amministrazione con i quali
vige tale rapporto. Le responsabilità di Presidente e di Vice Presidente
delle ACLI non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi
otto anni. I Presidenti Provinciali non possono essere eletti nella
Presidenza Nazionale. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile
con quella di Presidente Regionale.
Garanzie statutarie
articolo n.49 I Collegi dei
Probiviri: a) sono composti da sei Probiviri eletti dai rispettivi Congressi
tra i soci che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi
delle Strutture di base, Provinciali, Regionali e Nazionale e non siano
incorsi in sanzioni disciplinari; b) eleggono tra i propri componenti
il Presidente del Collegio. Per la validità delle decisioni è richiesta
la presenza di almeno tre componenti il Collegio.
articolo n.50 Il Collegio Nazionale
dei Probiviri decide entro due mesi: a) in merito alle denunce contro
le violazioni dello Statuto che si presumono compiute dalla Direzione
Nazionale; b) sulle denunce riguardanti i soci che ricoprono la carica
di Consigliere Nazionale; c) sui ricorsi contro le decisioni del Collegio
Regionale dei Probiviri; d) sui casi e i ricorsi di cui agli articoli
successivi, quando, sciolto il Consiglio Regionale, è nominato un Commissario.
Avverso i provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri relativi
ai punti a), b) e d) le parti in causa possono ricorrere al Consiglio
Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i compiti di: a) rispondere
ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti
di applicazione; b) convocare e preparare il Congresso Nazionale nell'eventualità
che il Consiglio Nazionale non sia in grado di rieleggere il Presidente
Nazionale; c) ratificare i Regolamenti attuativi Regionali sulla base
della loro coerenza con lo Statuto. Il giudizio è inappellabile.
articolo n.51 Il Collegio Regionale
dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti nella Regione e decide
entro un mese: a) sulle denunce di violazione dello Statuto o indegnità
dei soci; b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione
di domande di iscrizione; c) sui ricorsi presentati da soci o da Organi
territoriali delle ACLI contro provvedimenti degli Organi Provinciali
e Regionali. Avverso i provvedimenti dei Collegi Regionali dei Probiviri
le parti in causa possono ricorrere al Collegio Nazionale.
articolo n.52 Le denunce e
i ricorsi al Collegio Regionale dei Probiviri, devono essere presentate
alle Presidenze Provinciali che le trasmettono con un proprio parere
entro quindici giorni. Il Collegio dei Probiviri istruisce la denuncia
sentendo gli interessati.
articolo n.53 Eventuali ricorsi
contro le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri devono essere
inoltrate al Collegio Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento che si impugna. Gli Organi delle ACLI, in casi di particolari
gravità, hanno facoltà di sospendere i soci denunciati; la sospensione
deve comunque essere ratificata entro 20 giorni dal Collegio Regionale
dei Probiviri territorialmente competente, anche nel caso esso non avesse
ancora concluso l'esame della denuncia.
articolo n.54 Sono misure disciplinari:
a) il richiamo; b) la deplorazione; c) la sospensione da un mese a due
anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza; la surroga
è sospesa fino alla sentenza definitiva; d) l'espulsione. I Collegi
dei Probiviri, entro dieci giorni, comunicano e motivano agli interessati
e agli organi denuncianti le decisioni assunte. I soci espulsi per violazione
allo Statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio
del Collegio dei Probiviri che ha adottato la misura disciplinare.
Interventi straordinari
articolo n.55 La Direzione
Nazionale ha facoltà di nominare, d'intesa con la Presidenza Regionale,
un proprio incaricato per assolvere temporaneamente ad una o più competenze
previste dallo Statuto non assolte dagli Organi Provinciali. Analogamente
ha facoltà di nominare un incaricato a livello Regionale.
articolo n.56 La Direzione
Nazionale, d'intesa con la Presidenza Regionale, ha facoltà di sciogliere
la Presidenza Provinciale quando questa viene meno alle sue funzioni
o esplica attività contrarie agli indirizzi delle ACLI. Per analoghi
motivi ha facoltà di sciogliere la Presidenza Regionale. In tali casi
la Direzione Nazionale convoca, entro 30 giorni, il Consiglio Provinciale
o Regionale per procedere alla elezione della nuova Presidenza.
articolo n.57 La Direzione
Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Provinciale qualora
venga meno alle sue funzioni, o assuma deliberazioni e atteggiamenti
contrari agli indirizzi delle ACLI e di nominare contestualmente un
Commissario. Tale facoltà è esercitata d'intesa con la Presidenza Regionale.
In casi di eccezionale urgenza e gravità o in caso di mancata intesa,
la Direzione Nazionale ha facoltà di nominare un Commissario in attesa
di delibera definitiva del Consiglio Nazionale. Per analoghi motivi
la Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Regionale
e di nominare un Commissario. Con lo scioglimento dei Consigli decadono
anche gli organi dei Servizi allo stesso livello. La Direzione Nazionale
è tenuta a comunicare per iscritto il provvedimento ai componenti i
Consigli disciolti.
articolo n.58 In caso di dimissioni,
decadenza o impedimento del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale
elegge il nuovo Presidente Nazionale con il voto favorevole della maggioranza
dei suoi componenti con diritto di voto. Eventuali mozioni di sfiducia
nei confronti del Presidente Nazionale devono essere presentate dalla
metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto.
La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della
maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto.
In caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Consiglio Nazionale
elegge il nuovo Presidente Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei
suoi componenti con diritto di voto. Qualora non si raggiunga tale quorum
il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri convoca il Congresso
Nazionale.
articolo n.59 In caso di costituzione
di una nuova Provincia, la Direzione Nazionale, d'intesa con la Presidenza
Regionale, nomina un Commissario che ha il compito di giungere a costituire
gli organi democratici. Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti
le ACLI e tutte le iniziative da esse promosse nella provincia o nella
regione sino alla costituzione degli Organi elettivi o alla revoca della
nomina da parte della Direzione Nazionale.
Ricorsi su delibere degli organi Acli
articolo n.60 Avverso le delibere
degli Organi delle Acli: a) ciascun socio proponente una nuova Struttura
di Base ha facoltà di ricorrere al Consiglio Regionale, in caso di mancato
riconoscimento da parte del Consiglio Provinciale; b) ciascun componente
le Presidenze delle Strutture di base nei confronti delle quali il Consiglio
Provinciale ha deliberato lo scioglimento o la revoca del riconoscimento
della Struttura, ha facoltà di ricorrere alla Presidenza Regionale entro
15 giorni dalla comunicazione del provvedimento; c) ciascun Consigliere
Provinciale o Regionale ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale
entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al punto
precedente. Il ricorso nei confronti dello scioglimento del Consiglio
Provinciale deve essere inoltrato tramite il Consiglio Regionale che
lo trasmette al Consiglio Nazionale con proprio parere entro 30 giorni.
Il Consiglio Nazionale esamina i ricorsi nella prima seduta utile. La
presentazione di ricorsi non sospende in alcun caso l'esecutività dei
provvedimenti di scioglimento degli organi; l'esecutività è immediatamente
operativa.
Rappresentanza e poteri
articolo n.61 Il Presidente
Nazionale rappresenta legalmente le ACLI nei confronti di terzi per
le questioni aventi interesse Nazionale e internazionale e per ogni
attività della Presidenza Nazionale. Le ACLI rispondono unicamente delle
obbligazioni assunte dal loro legale rappresentante ovvero da chi ne
ha legittimamente i poteri. I Presidenti Regionali, Provinciali e delle
Strutture di base hanno la rappresentanza legale delle ACLI relativamente
ai rispettivi livelli, anche in giudizio. Operazioni di carattere amministrativo
e finanziario.
articolo n.62 Per tutte le
operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria,
oltre alla firma del Presidente delle ACLI, quella del Segretario Generale
o quella del componente la Presidenza a cio' designato. Le Presidenze
Provinciali, Regionali, Nazionale e la Direzione Nazionale possono per
altro nominare un altro componente di Presidenza per le incombenze di
cui sopra in sostituzione del Presidente e del componente la Presidenza
designato, in caso di assenza o impedimento di uno dei due. Qualsiasi
impegno che comporti responsabilità finanziarie deve comunque risultare
dal processo verbale previsto dall' art. 66. Le Strutture di base, la
zona e gli Organi Provinciali e Regionali rispondono direttamente per
le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale
campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna Struttura ha proprie responsabilità
decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale
di competenza.
articolo n.63 Ogni organo collegiale
delle ACLI con funzioni amministrative, è affiancato da un Collegio
di Revisori, il quale cura la verifica della contabilità e di tutti
gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un'apposita
relazione, in occasione della presentazione dei bilanci annuali, relativi
agli anni solari, agli organi competenti per l'approvazione. Il Collegio
dei revisori è composto da tre revisori effettivi e da due supplenti.
articolo n.64 Il patrimonio
delle ACLI è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili
ed immobili ad esse pervenuti per qualsiasi titolo o causa. E' vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere alle ACLI
la divisione del fondo comune nè pretendere quota alcuna. I beni patrimoniali
delle ACLI di proprietà o di pertinenza delle singole Strutture di base
devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario
presso la Presidenza Provinciale. Le Presidenze Provinciali e Regionali
devono trasmettere alla Presidenza Nazionale l'inventario dei beni delle
ACLI di loro pertinenza unitamente all'inventario dei beni delle Strutture
di base presso di loro depositati.
articolo n.65 In caso di scioglimento
delle Strutture di base o di volontaria disaggregazione dalla Direzione
Nazionale, i beni patrimoniali delle ACLI di proprietà o di pertinenza
della singola Struttura si trasferiscono direttamente in capo alla Presidenza
Provinciale e da questa per gli stessi motivi alla Presidenza Nazionale.
articolo n.66 Di tutte le riunioni
degli organi delle ACLI, deve essere redatto un processo verbale.
articolo n.67 Organo ufficiale
di stampa delle ACLI è il periodico "Aesse-Azione sociale".
articolo n.68 I regolamenti
di applicazione dello Statuto approvati dal Consiglio Nazionale ne costituiscono
parte integrante.
articolo n.69 Le proposte di
modifiche allo Statuto devono essere formulate dai Congressi Provinciali,
Regionali e dalla Direzione Nazionale secondo le modalità stabilite
dal regolamento del Congresso Nazionale. Lo Statuto può essere modificato:
a) dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza
dei delegati; per i primi otto articoli occorre il voto favorevole di
due terzi dei delegati; b) dal Consiglio Nazionale limitatamente agli
adeguamenti di legge e previo parere favorevole del Collegio Nazionale
dei Probiviri. Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti
entrano in vigore immediatamente.
articolo n.70 Lo scioglimento
delle ACLI può essere deliberato soltanto da un Congresso Nazionale
straordinario, appositamente convocato, con il voto favorevole, espresso
a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati. Nel caso di
scioglimento, il patrimonio delle ACLI sarà devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe, ad enti morali o ad imprese senza finalità lucrative
con scopi di pubblica utilità.
Norme transitorie
articolo n.71 La stesura della
"Carta dei Servizi e delle Imprese Sociali" viene approvata per la prima
volta dal XXI° Congresso Nazionale ACLI.
articolo n.72 In
applicazione dell'art. 23, fino al 22° Congresso Nazionale, si dispone
che gli Organi rappresentativi del Coordinamento Donne Acli eleggano sette
rappresentanti in Consiglio Nazionale, i Giovani delle Acli eleggano sei
rappresentanti, le Acli Colf un rappresentante, le Acliterra un rappresentante.
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