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Comitato
Provinciale di Milano
PARTE 1
Natura
Art. 1
L’Unione Sportiva ACLI (US ACLI) è
l’associazione di promozione sportiva
promossa dalle ACLI che opera senza
fini di lucro, conformemente a quanto
previsto dal DLgs n° 460/1997 e successiva
legislazione in materia. L’USAcli
organizza uomini e donne di ogni età,
condizione sociale e nazionalità,
con un’attenzione particolare ai lavoratori,
alle persone più esposte a rischi
di emarginazione fisica e sociale
ed alle loro famiglie.
L’associazionismo sportivo nelle Acli,
attivo sin dalla costituzione del
Movimento, è stato formalizzato dall’Assemblea
nazionale del 1963 e statutariamente
organizzato come US Acli dal Consiglio
nazionale delle Acli nel 1969.
L’US Acli è stata riconosciuta Ente
di Promozione Sportiva dal Consiglio
Nazionale del Coni il 24/6/1976, ai
sensi del Decreto Legge del Presidente
della Repubblica del 2/8/1974 e confermato
dal DPR n. 157 del 28 marzo 1986.
L’US Acli, quale parte integrante
delle Acli, assume la figura di Ente
con finalità assistenziali riconosciute
dal Ministero dell’interno.
Finalità
Art. 2
L’USAcli, in coerenza con il radicamento
evangelico e l’impegno educativo e
sociale delle ACLI:
a) promuove attività sportive, ludiche
e motorie atte a migliorare la qualità
della vita;
b) finalizza le proprie iniziative
alla socializzazione, alla maturazione
di una coscienza critica, al discernimento
etico, all’esercizio delle responsabilità,
all’espressione della trascendente
dignità della persona umana;
c) collabora con altre esperienze
sportive, forze sociali ed Istituzioni
per migliorare le leggi, le normative
e gli interventi pubblici in materia
di sport;
d) favorisce la crescita spirituale
degli associati, avvalendosi del sostegno
pastorale richiesto alle Comunità
Ecclesiali ai vari livelli;
e) educa ad un positivo rapporto con
la natura ed alla valorizzazione del
patrimonio artistico ed ambientale;
f) promuove attività interculturali
ed interetniche quali occasioni di
educazione alla convivenza con persone
di culture diverse, alla cooperazione
internazionale ed alla pace;
g) organizza servizi per soddisfare
i crescenti bisogni sportivi, culturali
e sociali degli iscritti;
h) promuove ed organizza attività
formative e/o di aggiornamento per
figure professionali in ambito motorio
e sportivo;
I) opera per la valorizzazione e l’ampliamento
del patrimonio di impiantistica sportiva
pubblico e privato, attraverso interventi
di adeguamento ai reali bisogni della
realtà territoriale e la promozione
di forme di gestione diretta.
Modalità operative
Art. 3
L’USAcli promuove la partecipazione
degli iscritti alla programmazione
e realizzazione delle attività con
pari opportunità di presenza e di
iniziativa per donne ed uomini:
a) organizza la vita associativa come
esperienza comunitaria che favorisce
la maturazione della personalità,
la consapevolezza delle proprie potenzialità
e dei propri limiti, il rispetto delle
altre persone, l’educazione all’impegno
e l’assunzione di responsabilità;
b) programma e realizza indagini,
ricerche, studi e convegni sugli aspetti
generali e specifici del fenomeno
sportivo;
c) accoglie e promuove esperienze
di volontariato e protezione civile;
d) sostiene l’autorganizzazione, l’autogestione,
la cooperazione ed iniziative “non
profit”, nonché di formazione di operatori.
Soggetti
Art. 4
La partecipazione alla vita associativa
dell’USAcli si realizza attraverso
il tesseramento ad una Società Sportiva
affiliata la quale cura e trasmette
le iscrizioni individuali dei suoi
associati alla Presidenza provinciale
di competenza.
L’iscrizione impegna a sostenere le
finalità statutarie, a rispettare
le regole ed a partecipare attivamente
alla vita associativa.
Art. 5
All’USAcli possono affiliarsi società
sportive senza scopo di lucro, che
abbiano oggetto e finalità compatibili
con quelle dell’Ente ed un minimo
di 10 iscritti, dei quali almeno 3
maggiorenni.
Ogni Società Sportiva affiliata partecipa
alla dinamica della vita associativa
dell’USAcli, eleggendo i propri delegati
al Congresso provinciale in proporzione
al numero degli iscritti, secondo
le modalità previste dal regolamento
approvato dal Comitato Nazionale.
In ogni caso, ogni società affiliata
all’USAcli ha diritto ad eleggere
almeno un delegato.
Art. 6
L’affiliazione all’USAcli avviene
tramite la Presidenza provinciale
territorialmente competente la quale
esamina la domanda della società sportiva
e, in presenza dei requisiti statutari,
ne determina lo status di “affiliata”,
provvedendo all’inoltro alla Presidenza
Nazionale la quale la registra nell’apposito
albo.
Ove la società richiedente l’affiliazione
faccia parte, al contempo, di diversa
associazione a carattere nazionale,
l’affiliazione all’USAcli potrà avvenire
solo in seguito a protocollo d’intesa
tra la Presidenza nazionale dell’USAcli
e l’associazione di appartenenza del
richiedente l’affiliazione.
Tale protocollo sarà stabilito di
concerto con la Presidenza regionale
USAcli ove la Società richiedente
l’affiliazione sia inserita in diversa
associazione a carattere regionale.
Art. 7
Le strutture dell’USAcli sono:
a) le Società Sportive affiliate;
b) le Zone, istituite dal Comitato
provinciale che ne definisce gli ambiti
territoriali, i compiti, gli Organi,
le procedure di elezione;
c) le Province, istituite dal Comitato
Nazionale su proposta del Comitato
Regionale, sentito il parere della
Direzione Nazionale ACLI; in Italia
coincidono di norma con le Province
dello Stato; negli altri Stati l’ambito
territoriale è definito in base alle
caratteristiche di ciascuna realtà;
d) le Regioni, istituite dal Comitato
Nazionale, sentito il parere della
Direzione Nazionale ACLI; in Italia
coincidono di norma con le Regioni
e le Province autonome dello Stato;
e) I Nazionali, in ogni Stato in cui
opera l’USAcli;
f) L’ internazionale, che coordina
le attività dell’USAcli nei diversi
Stati.
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