Comitato Provinciale di Milano

PARTE 1

Natura

Art. 1
L’Unione Sportiva ACLI (US ACLI) è l’associazione di promozione sportiva promossa dalle ACLI che opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dal DLgs n° 460/1997 e successiva legislazione in materia. L’USAcli organizza uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.
L’associazionismo sportivo nelle Acli, attivo sin dalla costituzione del Movimento, è stato formalizzato dall’Assemblea nazionale del 1963 e statutariamente organizzato come US Acli dal Consiglio nazionale delle Acli nel 1969.
L’US Acli è stata riconosciuta Ente di Promozione Sportiva dal Consiglio Nazionale del Coni il 24/6/1976, ai sensi del Decreto Legge del Presidente della Repubblica del 2/8/1974 e confermato dal DPR n. 157 del 28 marzo 1986.
L’US Acli, quale parte integrante delle Acli, assume la figura di Ente con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’interno.

Finalità

Art. 2
L’USAcli, in coerenza con il radicamento evangelico e l’impegno educativo e sociale delle ACLI:
a) promuove attività sportive, ludiche e motorie atte a migliorare la qualità della vita;
b) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all’esercizio delle responsabilità, all’espressione della trascendente dignità della persona umana;
c) collabora con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
d) favorisce la crescita spirituale degli associati, avvalendosi del sostegno pastorale richiesto alle Comunità Ecclesiali ai vari livelli;
e) educa ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;
f) promuove attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, alla cooperazione internazionale ed alla pace;
g) organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti;
h) promuove ed organizza attività formative e/o di aggiornamento per figure professionali in ambito motorio e sportivo;
I) opera per la valorizzazione e l’ampliamento del patrimonio di impiantistica sportiva pubblico e privato, attraverso interventi di adeguamento ai reali bisogni della realtà territoriale e la promozione di forme di gestione diretta.
Modalità operative

Art. 3
L’USAcli promuove la partecipazione degli iscritti alla programmazione e realizzazione delle attività con pari opportunità di presenza e di iniziativa per donne ed uomini:
a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l’educazione all’impegno e l’assunzione di responsabilità;
b) programma e realizza indagini, ricerche, studi e convegni sugli aspetti generali e specifici del fenomeno sportivo;
c) accoglie e promuove esperienze di volontariato e protezione civile;
d) sostiene l’autorganizzazione, l’autogestione, la cooperazione ed iniziative “non profit”, nonché di formazione di operatori.

Soggetti

Art. 4
La partecipazione alla vita associativa dell’USAcli si realizza attraverso il tesseramento ad una Società Sportiva affiliata la quale cura e trasmette le iscrizioni individuali dei suoi associati alla Presidenza provinciale di competenza.
L’iscrizione impegna a sostenere le finalità statutarie, a rispettare le regole ed a partecipare attivamente alla vita associativa.

Art. 5
All’USAcli possono affiliarsi società sportive senza scopo di lucro, che abbiano oggetto e finalità compatibili con quelle dell’Ente ed un minimo di 10 iscritti, dei quali almeno 3 maggiorenni.
Ogni Società Sportiva affiliata partecipa alla dinamica della vita associativa dell’USAcli, eleggendo i propri delegati al Congresso provinciale in proporzione al numero degli iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal Comitato Nazionale.
In ogni caso, ogni società affiliata all’USAcli ha diritto ad eleggere almeno un delegato.

Art. 6
L’affiliazione all’USAcli avviene tramite la Presidenza provinciale territorialmente competente la quale esamina la domanda della società sportiva e, in presenza dei requisiti statutari, ne determina lo status di “affiliata”, provvedendo all’inoltro alla Presidenza Nazionale la quale la registra nell’apposito albo.
Ove la società richiedente l’affiliazione faccia parte, al contempo, di diversa associazione a carattere nazionale, l’affiliazione all’USAcli potrà avvenire solo in seguito a protocollo d’intesa tra la Presidenza nazionale dell’USAcli e l’associazione di appartenenza del richiedente l’affiliazione.
Tale protocollo sarà stabilito di concerto con la Presidenza regionale USAcli ove la Società richiedente l’affiliazione sia inserita in diversa associazione a carattere regionale.

Art. 7
Le strutture dell’USAcli sono:
a) le Società Sportive affiliate;
b) le Zone, istituite dal Comitato provinciale che ne definisce gli ambiti territoriali, i compiti, gli Organi, le procedure di elezione;
c) le Province, istituite dal Comitato Nazionale su proposta del Comitato Regionale, sentito il parere della Direzione Nazionale ACLI; in Italia coincidono di norma con le Province dello Stato; negli altri Stati l’ambito territoriale è definito in base alle caratteristiche di ciascuna realtà;
d) le Regioni, istituite dal Comitato Nazionale, sentito il parere della Direzione Nazionale ACLI; in Italia coincidono di norma con le Regioni e le Province autonome dello Stato;
e) I Nazionali, in ogni Stato in cui opera l’USAcli;
f) L’ internazionale, che coordina le attività dell’USAcli nei diversi Stati.