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Comitato
Provinciale di Milano
PARTE 2
Organi
Art. 8
Sono Organi dell’USAcli:
a) a livello di Zona, quelli decisi
dal Comitato Provinciale territorialmente
competente;
b) a livello provinciale;
a) il Congresso,
b) il Comitato,
c) la Presidenza,
d) il Presidente Provinciale,
e) il Presidente del Comitato
f) i Revisori dei conti,
g) l’assemblea dei Presidenti di Società;
h) le commissioni disciplinari;
c) a livello regionale:
i) il Congresso,
j) il Comitato,
k) la Presidenza,
l) il Presidente Regionale,
m) il Presidente del Comitato,
n) i Revisori dei conti,
o) il Collegio dei Probiviri,
p) le commissioni disciplinari;
d) a livello nazionale:
q) il Congresso,
r) l’Assemblea Organizzativa,
s) il Comitato,
t) il Comitato delle Autonomie,
u) la Presidenza,
v) il Presidente Nazionale,
w) il Presidente del Comitato,
x) i revisori dei conti,
y) il Collegio dei probiviri,
z) le Commissioni disciplinari;
e) a livello internazionale, il Comitato
di Coordinamento.
Art. 9
Gli organi dell’USAcli, a tutti i
livelli:
a) sono eletti tra gli iscritti che:
a. al momento dell’Assemblea Congressuale
hanno almeno un anno di anzianità,
b. non ricoprono incarichi in altri
Enti di Promozione Sportiva o organizzazioni
che sostengono valori ed iniziative
contrastanti con quelli dell’USAcli;
c. con l’elezione a dirigentii sono
impegnati all’iscrizione alle Acli;
d. possono assumere cariche che comportano
rappresentanza civile ed amministrativa
quando hanno la maggior età;
b) operano nell’ambito territoriale
definito d’intesa con la corrispondente
Presidenza Acli con programmi proporzionati
alla specifica disponibilità di risorse
umane, organizzative ed economiche
e nel rispetto delle procedure definite
dallo Statuto e dai Regolamenti di
attuazione;
c) attuano le scelte congressuali
secondo gli indirizzi del Comitato
Nazionale e degli Organi delle Acli,
ricercando sinergie operative con
le altre realtà associative e con
i Servizi del Movimento aclista;
d) organizzano iniziative formative
per gli iscritti e gli aderenti, oltre
che per dirigenti, operatori ed animatori;
e) elaborano progetti che consentano
di beneficiare delle possibilità previste
dalle leggi e normative nazionali,
regionali e locali e di accedere ai
finanziamenti del Credito Sportivo
o di altri Istituti bancari;
f) assicurano un’adeguata rappresentanza
delle donne, quale presupposto per
promuovere iniziative finalizzate
all’espressione e valorizzazione delle
loro peculiari sensibilità e soggettività.
Art. 10
L’Assemblea della Società Sportiva
affiliata all’USAcli è l’organo sovrano
della stessa:
a) è costituita dagli iscritti in
regola con il pagamento delle quote
associative che non possono dare deleghe
di partecipazione;
b) è convocata dalla Presidenza, in
via ordinaria almeno una volta l’anno
e in via straordinaria, su richiesta
di un terzo dei soci, della Presidenza
regionale o della Presidenza provinciale
d’intesa con la Presidenza zonale
dove questa è costituita.
La convocazione:
a) va effettuata con almeno dieci
giorni di anticipo,
b) va affissa presso la sede,
c) va inviata anche alla Presidenza
provinciale e agli organi zonali,
ove siano costituiti;
d) deve indicare: la data e il luogo
della riunione ; l’ora della prima
e della seconda convocazione, distanziate
di almeno un’ora ; gli argomenti all’ordine
del giorno ed il programma dei lavori
;
L’assemblea inoltre:
a) decide gli indirizzi programmatici
e ne verifica l’attuazione da parte
della Presidenza ;
b) approva annualmente il conto economico
preventivo e il rendiconto economico
e finanziario consuntivo inviandone
per conoscenza copia alla Presidenza
provinciale;
c) alla scadenza del mandato e nei
casi di dimissioni, decadenza, impedimento
del Presidente, se lo Statuto della
Società sportiva non prevede diverse
modalità d’elezione, è convocata con
all ’OdG:
- elezione del Presidente;
- determinazione della composizione
della Presidenza in base alle specifiche
caratteristiche della Società;
- elezione, su proposta del Presidente,
di uno o più Vicepresidenti e degli
altri componenti la Presidenza tenendo
conto che debbono comunque essere
attribuite le responsabilità dell’organizzazione
e dell’amministrazione;
- nomina di 3 Revisori dei conti effettivi
e di uno supplente;
d) in caso di convocazione del Congresso
provinciale elegge i delegati secondo
le norme stabilite dall’apposito Regolamento.
Le deliberazioni dell’Assemblea e
i rendiconti consuntivi debbono essere
portati a conoscenza dei soci con
le medesime modalità previste per
la convocazione.
Organi Provinciali
Art. 11
Il Congresso provinciale:
a) è costituito dai delegati eletti
nelle Assemblee delle Società affiliate,
secondo quanto disposto dal Regolamento;
b) è convocato dal Comitato provinciale:
in via ordinaria ogni 4 anni; in via
straordinaria su richiesta della maggioranza
delle Società affiliate deliberata
da Assemblee dei soci appositamente
convocate;
c) valuta l’attività svolta e stabilisce
gli indirizzi programmatici per il
quadriennio;
d) elegge:
a) il Presidente provinciale;
b) i componenti il Comitato provinciale;
c) i delegati ai Congressi regionale
e nazionale nell’ambito dei rapporti
indicati nei
rispettivi regolamenti Regionale e
Nazionale.
Art. 12
Il Comitato Provinciale:
a) è formato, con diritto di parola
e di voto, dal Presidente provinciale,
dai componenti eletti dal Congresso
provinciale e dal rappresentante della
Presidenza provinciale ACLI;
b) è convocato dal Presidente provinciale
entro venti giorni dal Congresso per:
· eleggere il Presidente del Comitato
provinciale;
· approvare o respingere la proposta
di composizione della Presidenza e
la distribuzione degli incarichi,
formulata dal Presidente provinciale;
· specificare le linee programmatiche
indicate dal Presidente Provinciale
nella sua candidatura e approvate
dal Congresso;
· nominare tre Revisori dei conti
effettivi e uno supplente tra persone
che abbiano competenze amministrative
e che non ricoprano incarichi all’interno
dell’USAcli provinciale;
· approvare il Regolamento degli organi
provinciali;
c) dopo la costituzione degli Organi
è convocato dal Presidente del Comitato
provinciale, sentito il Presidente
Provinciale, ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, o su richiesta di almeno
1/3 dei suoi componenti con diritto
di voto, della Presidenza Provinciale
ACLI, dalla Presidenza Provinciale,
Regionale o Nazionale USACLI, per
svolgere le funzioni utili alla vita
dell’Associazione indicate dal regolamento;
d)approva:
· entro un mese dalla conclusione
dell’esercizio economico il conto
economico preventivo;
· entro quattro mesi dalla conclusione
dell’esercizio economico, il rendiconto
economico finanziario consuntivo;
· approva o respinge eventuali mozioni
di sfiducia nei confronti del Presidente
provinciale presentate da almeno 1/3
dei componenti con diritto di voto;
· In caso di dimissioni, decadenza
od impedimento di Vicepresidenti o
Segretari provinciali, su proposta
del Presidente provinciale, procede
all’elezione di nuovi Vicepresidenti
o Segretari;
· in caso di dimissioni, decadenza,
sfiducia od impedimento del Presidente
provinciale durante il mandato, elegge
il nuovo Presidente provinciale:
· convoca il Congresso provinciale,
ne specifica le norme del Regolamento
e ne affida la preparazione alla Presidenza
provinciale.
Art. 13
La Presidenza provinciale è l’organo
esecutivo e di amministrazione dell’USAcli
provinciale:
a) è composta, con diritto di parola
e di voto, dal Presidente provinciale,
dal o dai Vicepresidenti, dai Segretari
Provinciali e dal rappresentante della
Presidenza provinciale ACLI;
b) è convocata di norma dal Presidente
provinciale ogni qualvolta lo ritenga
opportuno e in via straordinaria su
richiesta :
- di almeno un terzo dei componenti
con diritto di voto;
- della Presidenza regionale o nazionale
dell’USacli;
- della Presidenza provinciale Acli;
c) specifica le funzioni del o dei
Vicepresidenti e dei Segretari e le
modalità di lavoro;
d) svolge le funzioni previste dal
Regolamento.
Organi Regionali
Art. 14
Il Congresso regionale:
a) è costituito dai delegati eletti
dai Congressi provinciali, secondo
il Regolamento approvato dal Comitato
regionale;
b) è convocato dal Comitato regionale:
in via ordinaria ogni 4 anni; in via
straordinaria su richiesta della maggioranza
dei Comitati Provinciali della Regione
decisa in riunioni appositamente convocate;
c) valuta l’attività svolta e stabilisce
gli obiettivi programmatici dell’USAcli
regionale per il quadriennio;
d) decide il numero dei componenti
il Comitato da eleggere in Congresso;
e) elegge:
a) il Presidente regionale;
b) i componenti del Comitato regionale
di sua competenza;
c) 3 Probiviri regionali effettivi
e due supplenti.
d) i componenti il Comitato nazionale
di propria competenza, secondo le
modalità e proporzioni definite dal
Regolamento nazionale.
Art. 15
Il Comitato regionale:
a) è formato, con diritto di parola
e di voto, dal Presidente regionale,
dai componenti eletti dal Congresso
regionale e, se non presenti ad altro
titolo, dai Presidenti, Incaricati
o Commissari delle Strutture provinciali
USAcli della Regione e dal rappresentante
della Presidenza regionale ACLI;
b) è convocato dal Presidente regionale
entro 30 giorni dal Congresso per:
c) eleggere il Presidente del Comitato
regionale;
d) approvare o respingere la proposta
di composizione della Presidenza e
di attribuzione delle responsabilità
ai suoi componenti presentata dal
Presidente regionale;
e) nominare tre Revisori dei conti
effettivi e due supplenti tra persone
con competenze amministrative che
non ricoprano incarichi nella struttura
regionale dell’USAcli;
f) specificare le linee programmatiche
indicate dal Presidente regionale
al momento della presentazione della
candidatura e approvate dal Congresso;
g) nelle successive riunioni è convocato
in via ordinaria dal Presidente del
Comitato regionale, sentito il Presidente
regionale, ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o su richiesta:
- di almeno 1/3 dei suoi componenti
con diritto di voto,
- della Presidenza regionale o di
quella nazionale USAcli;
- della Presidenza regionale ACLI;
h) approva il regolamento regionale
e approva;
- entro un mese dalla chiusura dell’esercizio
economico, il conto economico preventivo;
- entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio economico, il rendiconto
economico e finanziario consuntivo;
i) decide sulle questioni riguardanti
la vita dell’Associazione indicate
dal Regolamento;
j) approva o respinge eventuali mozioni
di sfiducia nei confronti del Presidente
regionale presentate da almeno 1/3
dei componenti con diritto di voto
o da 1/3 dei Comitati Provinciali
della Regione;
k) in caso di dimissioni, decadenza
od impedimento di Vicepresidenti o
Segretari Regionali, su proposta del
Presidente regionale, procede all’elezione
dei nuovi Vicepresidenti o Segretari;
l) in caso di dimissioni, decadenza,
sfiducia od impedimento del Presidente
regionale durante il mandato, elegge
il nuovo Presidente regionale;
m) convoca il Congresso regionale,
ne specifica le norme del Regolamento
ed affida gli aspetti organizzativi
alla Presidenza regionale.
Art. 16
La Presidenza regionale è l’organo
esecutivo e di amministrazione dell’USAcli:
a) formata, con diritto di parola
e di voto, dal Presidente, da uno
o due Vicepresidenti, dai Segretari
regionali e dal responsabile della
Presidenza regionale Acli;
b) convocata dal Presidente regionale
ogni qualvolta lo ritenga opportuno
o straordinariamente qualora lo richiedano
almeno 1/3 dei suoi componenti con
diritto di voto, la Presidenza nazionale
USAcli o la Presidenza regionale Acli;
c) che svolge le funzioni previste
dal Regolamento.
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