Comitato Provinciale di Milano

PARTE 3

Organi Nazionali

Art. 17
Il Congresso nazionale:
a) è costituito dai delegati eletti dai Congressi provinciali;
b) è convocato dal Comitato nazionale: in via ordinaria ogni 4 anni e in via straordinaria su richiesta:
- di almeno 7 Comitati regionali rappresentanti non meno di 1/3 delle Strutture provinciali,
- della Direzione nazionale Acli qualora riscontrasse violazioni dello Statuto da parte degli Organi Nazionali;
c) valuta l’attività svolta e definisce gli obiettivi dell’USAcli per il quadriennio;
d) elegge:
· il Presidente nazionale;
· i componenti del Comitato nazionale di sua competenza;
· il collegio nazionale dei Probiviri composto da 5 effettivi e 2 supplenti;
e) approva o respinge le proposte di modifica al presente Statuto presentate dai Congressi provinciali e regionali o da Comitati provinciali, regionali e nazionale.

Art. 18
Il Comitato nazionale:
a) è formato, con diritto di parola e di voto: dal Presidente nazionale, dai componenti eletti dal Congresso nazionale e, se non presenti ad altro titolo:
b) dai Presidenti regionali USAcli;
c) dagli ex Presidenti nazionali;
d) dal rappresentante della Presidenza Nazionale ACLI,
e) dai Presidenti delle realtà dell’USAcli costituite negli altri Paesi Europei ed extraeuropei riconosciuti come regioni USAcli dal Comitato nazionale,
f) è convocato dal Presidente nazionale entro 40 giorni dal Congresso per:
- eleggere il Presidente del Comitato nazionale e il Comitato delle autonomie
- approvare o respingere la proposta di composizione della Presidenza e di attribuzione delle responsabilità ai suoi componenti presentata dal presidente che, per competenze particolari ha possibilità di sceglierne fino a due all’esterno del Comitato;
- nominare tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti tra persone con competenze amministrative che non ricoprano incarichi nella struttura nazionale dell’USAcli;
- specificare le linee programmatiche definete dal Presidente nazionale nella sua candidatura e approvate dal Congresso.

Art. 19
Il Comitato nazionale:
a. è convocato in via ordinaria dal Presidente del Comitato nazionale, sentito il Presidente nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta:
- di almeno 1/3 dei componenti il Comitato nazionale con diritto di voto,
- di almeno 7 Comitati regionali con decisioni assunte in riunioni appositamente convocate,
- delle Presidenza nazionale USACLI o ACLI;
b. approva:
- entro un mese dalla chiusura dell’esercizio economico, il conto economico preventivo
- entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
c. delibera la costituzione di nuove Province e Regioni in Italia ed in altri Stati;
d. approva o respinge eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente nazionale presentate da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto o di 1/3 dei Comitati regionali;
e. in caso di dimissioni, decadenza od impedimento di Vicepresidenti o Segretari Nazionali, su proposta del Presidente nazionale, procede all’elezione dei nuovi Vicepresidenti o Segretari;
f. in caso di dimissioni, decadenza od impedimento del Presidente durante il mandato, elegge il nuovo Presidente nazionale;
g. convoca il Congresso nazionale e l’Assemblea Organizzativa nazionale, ne definisce il Regolamento ed affida gli aspetti organizzativi alla Presidenza nazionale;
h. approva il regolamento Nazionale e ratifica i regolamenti Provinciali e Regionali.

Art. 20
La Presidenza nazionale è l’organo esecutivo e di amministrazione dell’USAcli:
a) formata, con diritto di parola e di voto, dal Presidente nazionale, dal o dai Vicepresidenti, dai Segretari nazionali e dal rappresentante della Presidenza nazionale Acli;
b) convocata in via ordinaria dal Presidente nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto o dalla Direzione nazionale ACLI;
c) attua i programmi di attività dell’USAcli decisi dal Comitato nazionale e svolge i compiti indicati dal Regolamento;
d) nomina un Incaricato per le nuove Province in Italia e in altri Stati e provvede a convocare il Congresso costitutivo quando sono mature le condizioni;
e) interviene nei confronti degli Organi provinciali e regionali nel caso vengano meno ai loro compiti statutari con possibilità, sentite le Presidenze provinciali e regionali territorialmente competenti, di:
- sciogliere la Presidenza e curare la convocazione e la preparazione del Comitato provinciale o regionale con all’ordine del giorno l’elezione della Presidenza;
- sciogliere il Comitato provinciale o regionale e nominare un Commissario, tenendo conto che, nel caso di Commissariamento di una struttura provinciale, deve essere preventivamente acquisito il parere della Presidenza regionale.

Art. 21
Il Comitato delle autonomie:
f) è composto dalla Presidenza nazionale, da 5 rappresentanti delle Regioni e da cinque rappresentanti delle provincie eletti dal Comitato nazionale;
g) cura il rapporto tra la Presidenza e le realtà periferiche;
h) supporta la Presidenza nel decentramento di funzioni e responsabilità ai livelli territoriali, nonché su quegli argomenti che la presidenza vorrà affidargli.