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Comitato
Provinciale di Milano
PARTE 3
Organi Nazionali
Art. 17
Il Congresso nazionale:
a) è costituito dai delegati eletti
dai Congressi provinciali;
b) è convocato dal Comitato nazionale:
in via ordinaria ogni 4 anni e in
via straordinaria su richiesta:
- di almeno 7 Comitati regionali rappresentanti
non meno di 1/3 delle Strutture provinciali,
- della Direzione nazionale Acli qualora
riscontrasse violazioni dello Statuto
da parte degli Organi Nazionali;
c) valuta l’attività svolta e definisce
gli obiettivi dell’USAcli per il quadriennio;
d) elegge:
· il Presidente nazionale;
· i componenti del Comitato nazionale
di sua competenza;
· il collegio nazionale dei Probiviri
composto da 5 effettivi e 2 supplenti;
e) approva o respinge le proposte
di modifica al presente Statuto presentate
dai Congressi provinciali e regionali
o da Comitati provinciali, regionali
e nazionale.
Art. 18
Il Comitato nazionale:
a) è formato, con diritto di parola
e di voto: dal Presidente nazionale,
dai componenti eletti dal Congresso
nazionale e, se non presenti ad altro
titolo:
b) dai Presidenti regionali USAcli;
c) dagli ex Presidenti nazionali;
d) dal rappresentante della Presidenza
Nazionale ACLI,
e) dai Presidenti delle realtà dell’USAcli
costituite negli altri Paesi Europei
ed extraeuropei riconosciuti come
regioni USAcli dal Comitato nazionale,
f) è convocato dal Presidente nazionale
entro 40 giorni dal Congresso per:
- eleggere il Presidente del Comitato
nazionale e il Comitato delle autonomie
- approvare o respingere la proposta
di composizione della Presidenza e
di attribuzione delle responsabilità
ai suoi componenti presentata dal
presidente che, per competenze particolari
ha possibilità di sceglierne fino
a due all’esterno del Comitato;
- nominare tre Revisori dei conti
effettivi e due supplenti tra persone
con competenze amministrative che
non ricoprano incarichi nella struttura
nazionale dell’USAcli;
- specificare le linee programmatiche
definete dal Presidente nazionale
nella sua candidatura e approvate
dal Congresso.
Art. 19
Il Comitato nazionale:
a. è convocato in via ordinaria dal
Presidente del Comitato nazionale,
sentito il Presidente nazionale ogni
qualvolta lo ritenga opportuno e,
in via straordinaria, su richiesta:
- di almeno 1/3 dei componenti il
Comitato nazionale con diritto di
voto,
- di almeno 7 Comitati regionali con
decisioni assunte in riunioni appositamente
convocate,
- delle Presidenza nazionale USACLI
o ACLI;
b. approva:
- entro un mese dalla chiusura dell’esercizio
economico, il conto economico preventivo
- entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio economico il rendiconto
economico e finanziario consuntivo;
c. delibera la costituzione di nuove
Province e Regioni in Italia ed in
altri Stati;
d. approva o respinge eventuali mozioni
di sfiducia nei confronti del Presidente
nazionale presentate da almeno 1/3
dei suoi componenti con diritto di
voto o di 1/3 dei Comitati regionali;
e. in caso di dimissioni, decadenza
od impedimento di Vicepresidenti o
Segretari Nazionali, su proposta del
Presidente nazionale, procede all’elezione
dei nuovi Vicepresidenti o Segretari;
f. in caso di dimissioni, decadenza
od impedimento del Presidente durante
il mandato, elegge il nuovo Presidente
nazionale;
g. convoca il Congresso nazionale
e l’Assemblea Organizzativa nazionale,
ne definisce il Regolamento ed affida
gli aspetti organizzativi alla Presidenza
nazionale;
h. approva il regolamento Nazionale
e ratifica i regolamenti Provinciali
e Regionali.
Art. 20
La Presidenza nazionale è l’organo
esecutivo e di amministrazione dell’USAcli:
a) formata, con diritto di parola
e di voto, dal Presidente nazionale,
dal o dai Vicepresidenti, dai Segretari
nazionali e dal rappresentante della
Presidenza nazionale Acli;
b) convocata in via ordinaria dal
Presidente nazionale ogni qualvolta
lo ritenga opportuno e in via straordinaria,
su richiesta di almeno 1/3 dei suoi
componenti con diritto di voto o dalla
Direzione nazionale ACLI;
c) attua i programmi di attività dell’USAcli
decisi dal Comitato nazionale e svolge
i compiti indicati dal Regolamento;
d) nomina un Incaricato per le nuove
Province in Italia e in altri Stati
e provvede a convocare il Congresso
costitutivo quando sono mature le
condizioni;
e) interviene nei confronti degli
Organi provinciali e regionali nel
caso vengano meno ai loro compiti
statutari con possibilità, sentite
le Presidenze provinciali e regionali
territorialmente competenti, di:
- sciogliere la Presidenza e curare
la convocazione e la preparazione
del Comitato provinciale o regionale
con all’ordine del giorno l’elezione
della Presidenza;
- sciogliere il Comitato provinciale
o regionale e nominare un Commissario,
tenendo conto che, nel caso di Commissariamento
di una struttura provinciale, deve
essere preventivamente acquisito il
parere della Presidenza regionale.
Art. 21
Il Comitato delle autonomie:
f) è composto dalla Presidenza nazionale,
da 5 rappresentanti delle Regioni
e da cinque rappresentanti delle provincie
eletti dal Comitato nazionale;
g) cura il rapporto tra la Presidenza
e le realtà periferiche;
h) supporta la Presidenza nel decentramento
di funzioni e responsabilità ai livelli
territoriali, nonché su quegli argomenti
che la presidenza vorrà affidargli.
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