Comitato Provinciale di Milano

PARTE 4

Assemblea organizzativa

Art. 22
L’ Assemblea Organizzativa è convocata dal Comitato Nazionale per:
a) verificare l’efficacia delle politiche sportive, la vitalità delle Strutture, la capacità d’iniziativa degli Organi e lo stato delle risorse umane, organizzative ed economiche;
b) ricercare e suggerire alla Presidenza Nazionale strategie ed azioni che mettano in condizione l’USAcli di qualificare i programmi di attività, accrescerne l’efficacia operativa e rispondere ai nuovi bisogni sportivi e motori dei cittadini.
c) vi partecipano:
- i responsabili regionali e provinciali all’organizzazione,
- i Presidenti provinciali e regionali.
- la Presidenza nazionale

Incompatibilità esterne

Art. 23
L’appartenenza alla Presidenza nazionale e le responsabilità di Presidente provinciale e regionale sono incompatibili con incarichi istituzionali inerenti lo sport, allo stesso livello, a livello superiore e nei Comuni capoluoghi di provincia.

Incompatibilità interne

Art. 24
I componenti i Comitati provinciali, regionali e nazionali che hanno un rapporto di lavoro permanente con l’USAcli non possono essere più del 20%.
I componenti la Presidenza provinciale, regionale o nazionale che hanno un rapporto di lavoro permanente con l’USAcli allo stesso livello non possono essere più del 25%.
La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente regionale e di Presidente nazionale.
La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente nazionale.

Art. 25
Il Presidente nazionale e quelli regionali e provinciali sono eletti con il consenso della maggioranza dei delegati e restano in carica per una mandato che di regola dura 4 anni.
Una stessa persona può rivestire la medesima carica di Presidente per 8 anni consecutivi, decorsi i quali può essere rieletta per un ulteriore quadriennio, esclusivamente ove abbia il consenso dei delegati che rappresentino i due terzi degli iscritti.

Garanzie statutarie

Art. 26
Le Presidenze provinciali, regionali e nazionale, in caso di particolare gravità, possono sospendere cautelativamente il socio dalle attività e dagli incarichi ricoperti; la sospensione, in attesa di una delibera definitiva, deve comunque essere ratificata entro 30 giorni dal Collegio dei Probiviri.

Art. 27
Avverso le decisioni della Presidenza nazionale di sciogliere gli organi provinciali o regionali i rispettivi Comitati, entro 60 giorni dalla comunicazione di tale decisione, possono ricorrere al Comitato nazionale.
I ricorsi devono essere depositati al Collegio nazionale dei Probiviri i quali, nei casi di ricorsi degli organi provinciali chiedono parere alla Presidenza regionale

Collegi dei Probiviri

Art. 28
I Collegi dei Probiviri sono gli organi di disciplina e giustizia interna dell’USAcli, composti:
a. a livello regionale da tre membri effettivi e due supplenti;
b. a livello nazionale da cinque membri effettivi e due supplenti.
Sono eleggibili nei Collegi dei Probiviri gli associati che:
a) non ricoprano incarichi negli organi a pari livello o a quello superiore,
b) non siano incorsi in sanzioni disciplinari,
c) abbiano almeno 10 anni d’anzianità d‘iscrizione all’USAcli.
I componenti dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti.
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio a livello regionale e di cinque a livello nazionale.
Il Presidente del Collegio è eletto dai membri effettivi nella prima riunione e convoca quelle successive.
I membri dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri sono invitati alle riunioni dei Comitati di pari livello.

Art. 29
I ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi dell’USAcli e dai Collegi dei Probiviri, non sospendono l’attuazione dei provvedimenti notificati.

Art. 30
I provvedimenti che i Collegi dei probiviri possono adottare sono:
a) il richiamo;
b) la deplorazione;
c) la sospensione da un mese a due anni, con conseguente decadenza da ogni incarico;
d) l’espulsione;
Per le irregolarità nei confronti dei Regolamenti di gara si applicano le sanzioni previste dagli stessi regolamenti.

Prevenzione Doping

Art. 31
Il Comitato nazionale approva un apposito Regolamento che:
a) fissa le modalità e procedure per la prevenzione al doping e le sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati che non rispettino tali norme, o rifiutino di assoggettarsi alle procedure previste, nell’ambito di un progetto specifico;
indica le modalità di informazione e di aggiornamento dei dirigenti, degli atleti e degli operatori sanitari, sulle problematiche concernenti il doping e la prevenzione del fenomeno.