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Comitato
Provinciale di Milano
PARTE 4
Assemblea
organizzativa
Art. 22
L’ Assemblea Organizzativa è
convocata dal Comitato Nazionale per:
a) verificare l’efficacia delle
politiche sportive, la vitalità
delle Strutture, la capacità
d’iniziativa degli Organi e
lo stato delle risorse umane, organizzative
ed economiche;
b) ricercare e suggerire alla Presidenza
Nazionale strategie ed azioni che
mettano in condizione l’USAcli
di qualificare i programmi di attività,
accrescerne l’efficacia operativa
e rispondere ai nuovi bisogni sportivi
e motori dei cittadini.
c) vi partecipano:
- i responsabili regionali e provinciali
all’organizzazione,
- i Presidenti provinciali e regionali.
- la Presidenza nazionale
Incompatibilità
esterne
Art. 23
L’appartenenza alla Presidenza
nazionale e le responsabilità
di Presidente provinciale e regionale
sono incompatibili con incarichi istituzionali
inerenti lo sport, allo stesso livello,
a livello superiore e nei Comuni capoluoghi
di provincia.
Incompatibilità
interne
Art. 24
I componenti i Comitati provinciali,
regionali e nazionali che hanno un
rapporto di lavoro permanente con
l’USAcli non possono essere
più del 20%.
I componenti la Presidenza provinciale,
regionale o nazionale che hanno un
rapporto di lavoro permanente con
l’USAcli allo stesso livello
non possono essere più del
25%.
La carica di Presidente provinciale
è incompatibile con quella
di Presidente regionale e di Presidente
nazionale.
La carica di Presidente regionale
è incompatibile con quella
di Presidente nazionale.
Art. 25
Il Presidente nazionale e quelli regionali
e provinciali sono eletti con il consenso
della maggioranza dei delegati e restano
in carica per una mandato che di regola
dura 4 anni.
Una stessa persona può rivestire
la medesima carica di Presidente per
8 anni consecutivi, decorsi i quali
può essere rieletta per un
ulteriore quadriennio, esclusivamente
ove abbia il consenso dei delegati
che rappresentino i due terzi degli
iscritti.
Garanzie statutarie
Art. 26
Le Presidenze provinciali, regionali
e nazionale, in caso di particolare
gravità, possono sospendere
cautelativamente il socio dalle attività
e dagli incarichi ricoperti; la sospensione,
in attesa di una delibera definitiva,
deve comunque essere ratificata entro
30 giorni dal Collegio dei Probiviri.
Art. 27
Avverso le decisioni della Presidenza
nazionale di sciogliere gli organi
provinciali o regionali i rispettivi
Comitati, entro 60 giorni dalla comunicazione
di tale decisione, possono ricorrere
al Comitato nazionale.
I ricorsi devono essere depositati
al Collegio nazionale dei Probiviri
i quali, nei casi di ricorsi degli
organi provinciali chiedono parere
alla Presidenza regionale
Collegi dei
Probiviri
Art. 28
I Collegi dei Probiviri sono gli organi
di disciplina e giustizia interna
dell’USAcli, composti:
a. a livello regionale da tre membri
effettivi e due supplenti;
b. a livello nazionale da cinque membri
effettivi e due supplenti.
Sono eleggibili nei Collegi dei Probiviri
gli associati che:
a) non ricoprano incarichi negli organi
a pari livello o a quello superiore,
b) non siano incorsi in sanzioni disciplinari,
c) abbiano almeno 10 anni d’anzianità
d‘iscrizione all’USAcli.
I componenti dei Collegi regionali
e nazionale dei Probiviri per qualunque
causa venuti meno o impossibilitati
a partecipare alle sedute vengono
sostituiti dai supplenti.
Per la validità delle deliberazioni
si richiede la presenza di tre membri
del Collegio a livello regionale e
di cinque a livello nazionale.
Il Presidente del Collegio è
eletto dai membri effettivi nella
prima riunione e convoca quelle successive.
I membri dei Collegi regionali e nazionale
dei Probiviri sono invitati alle riunioni
dei Comitati di pari livello.
Art. 29
I ricorsi avverso le delibere assunte
dagli Organi dell’USAcli e dai
Collegi dei Probiviri, non sospendono
l’attuazione dei provvedimenti
notificati.
Art. 30
I provvedimenti che i Collegi dei
probiviri possono adottare sono:
a) il richiamo;
b) la deplorazione;
c) la sospensione da un mese a due
anni, con conseguente decadenza da
ogni incarico;
d) l’espulsione;
Per le irregolarità nei confronti
dei Regolamenti di gara si applicano
le sanzioni previste dagli stessi
regolamenti.
Prevenzione
Doping
Art. 31
Il Comitato nazionale approva un apposito
Regolamento che:
a) fissa le modalità e procedure
per la prevenzione al doping e le
sanzioni disciplinari nei confronti
di tesserati che non rispettino tali
norme, o rifiutino di assoggettarsi
alle procedure previste, nell’ambito
di un progetto specifico;
indica le modalità di informazione
e di aggiornamento dei dirigenti,
degli atleti e degli operatori sanitari,
sulle problematiche concernenti il
doping e la prevenzione del fenomeno.
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