Comitato Provinciale di Milano

PARTE 5

Rappresentanza e poteri

Art. 32
Il Presidente dell’USAcli, rappresenta legalmente l’USAcli al livello territoriale di competenza.
L’USAcli, ad ogni livello, risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa.

Art. 33
Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono necessarie le firme congiunte di due persone indicate dalla Presidenza.
Le Società e gli Organi provinciali e regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano gli altri livelli dell’Associazione.

Art. 34
I Revisori dei Conti nominati dalla Presidenza delle Società sportive e dai Comitati provinciali, regionali e nazionale:
a) verificano la correttezza degli atti amministrativi della contabilità e della situazione di cassa;
b) redigono una relazione che viene presentata e discussa nelle riunioni degli Organi che hanno all’O.d.G. l’approvazione dei conti economici.

Patrimonio

Art. 35
Il patrimonio dell’USAcli è costituito dai contributi dei soci e dai beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
Nell’USAcli, in quanto associazione senza scopo di lucro, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere all’USAcli la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna finché l’associazione è in essere.
Le Presidenze provinciali e regionali devono trasmettere alla Presidenza nazionale l’inventario dei beni dell’USAcli di loro pertinenza.

Scioglimento

Art. 36
Lo scioglimento delle Strutture dell’USAcli deve essere deciso in apposite riunioni:
a) per le Società Sportive con le modalità previste dal proprio statuto;
b) per le Strutture provinciali, regionali e nazionale dai rispettivi Congressi.

 

Art. 37
In caso di scioglimento o mancata riaffiliazione di una Società Sportiva, essa deve restituire i beni avuti in uso da strutture dell’USAcli o del Movimento.
In caso di scioglimento della Società sportiva i beni di sua proprietà devono essere devoluti al Comitato provinciale, ad Associazioni similari o a fini di pubblica utilità.
In caso di scioglimento di strutture provinciali o regionali i loro beni si trasferiscono alla struttura nazionale.
In caso di scioglimento dell’USAcli i beni si trasferiscono alle Acli.

Stampa

Art. 38
“Sport e Lavoro” è l’organo ufficiale di stampa dell’USAcli.

Processi verbali

Art. 39
Ciascun Organo dell’USAcli, ad ogni livello, designa il Segretario verbalizzante che provvede a redigere il verbale delle riunioni, a sottoporlo all’approvazione nella seduta successiva e a custodirlo in archivio.

Modifiche statutarie

Art. 40
Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso nazionale e dal Comitato nazionale in caso di adeguamento a innovazioni legislative.
La seduta per la modifica dello Statuto è valida se sono rappresentati in Congresso i 2/3 degli iscritti.
Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere avanzate da Comitati provinciali, regionali e nazionale nonché da Congressi provinciali e regionali ed inviate alla Presidenza nazionale entro i termini stabiliti nel Regolamento del Congresso, in modo che il Comitato nazionale possa esprimere un parere di merito.
Le decisioni di modifica dello Statuto sono assunte se approvate da almeno il 60% dei delegati al Congresso nazionale.

Regolamento di attuazione

Art. 41
Il presente statuto è integrato da apposite normative regolamentari:
a) il Regolamento nazionale, approvato dal Comitato nazionale;
b) Il Regolamento regionale approvato dal Comitato regionale e ratificato dal Comitato nazionale;
c) Il Regolamento provinciale approvato dal Comitato provinciale e ratificato dai Comitati regionali e nazionale.
Ove i Comitati territoriali non adempiano entro 3 mesi a tale impegno provvede il Comitato nazionale.

Norma transitoria
L’XI Congresso Nazionale elegge quaranta componenti il Comitato Nazionale.