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Comitato
Provinciale di Milano
PARTE 5
Rappresentanza
e poteri
Art. 32
Il Presidente dell’USAcli, rappresenta
legalmente l’USAcli al livello territoriale
di competenza.
L’USAcli, ad ogni livello, risponde
unicamente delle obbligazioni assunte
dal suo legale rappresentante o dai
suoi aventi causa.
Art. 33
Per tutte le operazioni di carattere
amministrativo, economico e finanziario
sono necessarie le firme congiunte
di due persone indicate dalla Presidenza.
Le Società e gli Organi provinciali
e regionali rispondono direttamente
per le obbligazioni assunte e non
impegnano gli altri livelli dell’Associazione.
Art. 34
I Revisori dei Conti nominati dalla
Presidenza delle Società sportive
e dai Comitati provinciali, regionali
e nazionale:
a) verificano la correttezza degli
atti amministrativi della contabilità
e della situazione di cassa;
b) redigono una relazione che viene
presentata e discussa nelle riunioni
degli Organi che hanno all’O.d.G.
l’approvazione dei conti economici.
Patrimonio
Art. 35
Il patrimonio dell’USAcli è costituito
dai contributi dei soci e dai beni
mobili ed immobili ad esso pervenuti
per qualsiasi titolo o causa.
Nell’USAcli, in quanto associazione
senza scopo di lucro, è vietato distribuire
anche in modo indiretto utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione e la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
La quota o contributo associativo
non è trasmissibile né rivalutabile.
I singoli soci, in caso di recesso,
non hanno diritto di chiedere all’USAcli
la divisione del fondo comune né pretendere
quota alcuna finché l’associazione
è in essere.
Le Presidenze provinciali e regionali
devono trasmettere alla Presidenza
nazionale l’inventario dei beni dell’USAcli
di loro pertinenza.
Scioglimento
Art. 36
Lo scioglimento delle Strutture dell’USAcli
deve essere deciso in apposite riunioni:
a) per le Società Sportive con le
modalità previste dal proprio statuto;
b) per le Strutture provinciali, regionali
e nazionale dai rispettivi Congressi.
Art. 37
In caso di scioglimento o mancata
riaffiliazione di una Società Sportiva,
essa deve restituire i beni avuti
in uso da strutture dell’USAcli o
del Movimento.
In caso di scioglimento della Società
sportiva i beni di sua proprietà devono
essere devoluti al Comitato provinciale,
ad Associazioni similari o a fini
di pubblica utilità.
In caso di scioglimento di strutture
provinciali o regionali i loro beni
si trasferiscono alla struttura nazionale.
In caso di scioglimento dell’USAcli
i beni si trasferiscono alle Acli.
Stampa
Art. 38
“Sport e Lavoro” è l’organo ufficiale
di stampa dell’USAcli.
Processi verbali
Art. 39
Ciascun Organo dell’USAcli, ad ogni
livello, designa il Segretario verbalizzante
che provvede a redigere il verbale
delle riunioni, a sottoporlo all’approvazione
nella seduta successiva e a custodirlo
in archivio.
Modifiche
statutarie
Art. 40
Il presente Statuto può essere modificato
dal Congresso nazionale e dal Comitato
nazionale in caso di adeguamento a
innovazioni legislative.
La seduta per la modifica dello Statuto
è valida se sono rappresentati in
Congresso i 2/3 degli iscritti.
Le proposte di modifica allo Statuto
debbono essere avanzate da Comitati
provinciali, regionali e nazionale
nonché da Congressi provinciali e
regionali ed inviate alla Presidenza
nazionale entro i termini stabiliti
nel Regolamento del Congresso, in
modo che il Comitato nazionale possa
esprimere un parere di merito.
Le decisioni di modifica dello Statuto
sono assunte se approvate da almeno
il 60% dei delegati al Congresso nazionale.
Regolamento
di attuazione
Art. 41
Il presente statuto è integrato da
apposite normative regolamentari:
a) il Regolamento nazionale, approvato
dal Comitato nazionale;
b) Il Regolamento regionale approvato
dal Comitato regionale e ratificato
dal Comitato nazionale;
c) Il Regolamento provinciale approvato
dal Comitato provinciale e ratificato
dai Comitati regionali e nazionale.
Ove i Comitati territoriali non adempiano
entro 3 mesi a tale impegno provvede
il Comitato nazionale.
Norma transitoria
L’XI Congresso Nazionale elegge quaranta
componenti il Comitato Nazionale.
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